Sale giochi

Sale giochi

Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in:

  • acquirenti di congegni installati nei locali dove è svolta un'attività economica
  • produttori/importatori dei congegni
  • altri soggetti incaricati di fornire gli apparecchi ai vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi), mantenerli efficienti e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).

La sala giochi è un pubblico esercizio dove sono messi a disposizione dei clienti apparecchi meccanici (biliardo, calcio-balilla, flipper, ecc.), congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (newslot, videogiochi, ecc.) da trattenimento e da gioco di abilità. L’attività si svolge dopo aver pagato le tariffe previste, messe a conoscenza nelle forme stabilite dalla legge.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Se si installano apparecchi di cui al Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", entro sei mesi dalla data di installazione i gestori delle sale da gioco e dei locali dove sono installati devono aver frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione (Legge regionale 21/10/2013, n. 8, art. 9Deliberazione della Giunta regionale 31/10/2014, n. 10/2573).

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

La Deliberazione della Giunta regionale 24/01/2014, n. 10/1274 stabilisce che non è ammessa l'installazione di apparecchi in locali che si trovano entro 500 metri dai luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, uoghi di aggregazione giovanile e oratori).

Approfondimenti

Autorizzazione rilasciata dal questore

Se vengono installati apparecchi descritti dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, let. b "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (o "VLT") è necessario possedere l’autorizzazione rilasciata dal questore della provincia (Decreto direttoriale 22/02/2010, Circolare ministeriale 19/04/2012 e Circolare dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).

Numero massimo di apparecchi installabili

Il Decreto ministeriale 18/01/2007, n. CGV/50/2007 individua il numero massimo di apparecchi presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 7 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" che possono essere installati all'interno dei locali dove è svolta l'attività. Per il numero massimo di apparecchi presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", si fa riferimento al Decreto ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.

Rischio incendio

Se la sala giochi ha una capienza superiore a 100 persone oppure ha una superficie lorda superiore a 200 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).

Somministrazione di alimenti e bevande

Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività di sala giochi occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività. In questo caso, la superficie per la somministrazione di alimenti e bevande non può superare un quarto della superficie dell'area giochi.

Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.

In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Registrazione all'elenco di cui la Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533

Dal 1 gennaio 2011, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato istituito l’elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533):

  1. dei soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a e lett. b "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
  2. dei concessionari per la gestione della rete telematica di apparecchi e terminali da intrattenimento che sono anche proprietari di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a e lett. b "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
  3. di ogni altro soggetto che non è compreso tra quelli ai punti a. e b. e svolge attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti compresi nei punti 1. e 2.

I concessionari per la gestione della rete telematica non possono avere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in questo elenco (Legge 23/12/2005, n. 266,art. 533-ter).

L’iscrizione vale come titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento (Decreto direttoriale 09/09/2011, n. 2011/31587/Giochi/ADI, art. 1).

L'elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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Ultimo aggiornamento: 29/09/2023 09:14.07